“Deve essere tutelato l’interesse della minore, che deve poter fruire del diritto di essere mantenuta, istruita, educata ed assistita moralmente da entrambe le persone che considera di fatto suoi genitori e che hanno concorso alla sua nascita sulla scorta di un progetto genitoriale condiviso”.

E’ la motivazione con la quale il Tribunale civile di Bari ha rigettato l’istanza di parziale rettifica della trascrizione sul registro di stato civile del Comune di Bari dell’atto di nascita di una bambina, figlia di due madri, nata nel 2017 negli Stati Uniti con la maternità surrogata.

Nell’istanza, presentata dopo la separazione delle due donne, si chiedeva la cancellazione del nome di una delle due mamme, quella senza legami genetici con la figlia. Nell’atto di nascita americano c’era l’indicazione di entrambe come genitori (l’atto riporta il termine parent), sebbene solo una presenti un legame genetico (e non biologico) con la minore, mentre l’altra ha prestato il consenso allo svolgimento della procedura di concepimento.

Secondo i giudici baresi, sulla base anche di una sentenza della Corte Costituzionale del 2021, “il consenso alla genitorialità e l’assunzione della conseguente responsabilità nella formazione di un nucleo familiare dimostra la volontà di tutelare l’interesse del minore alla propria identità affettiva, relazionale, sociale e a mantenere il legame genitoriale acquisito nei confronti di entrambi i genitori, eventualmente anche in contrasto con la verità biologica della procreazione”.

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